Roma Tre Law Review – 01/2019

Roma Tre Law Review - 01/2019
Editore: RomaTrE-Press
Data di pubblicazione: maggio 2019
Pagine: 290
ISBN: ISSN 2704-9043
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Abstract

The Roma Tre Law Review (R3LR) is an open-source peer-reviewed e-journal which aims to offer a digital forum for scholarly debate on issues of comparative law, international law, law and economics, law and society, criminal law, legal history, and teaching methods in law

Contributi

Between basic income e minimum income. A modest proposal

Elena Granaglia

L'obiettivo del documento è di sostenere un'ibridazione tra due misure di sostegno al reddito: reddito di base e reddito minimo. La ragione è che entrambe le misure hanno aspetti desiderabili e indesiderabili dal punto di vista della giustizia sociale e dell'efficienza. L'ibridazione potrebbe quindi neutralizzare gli effetti negativi di ciascuno assicurando i rispettivi benefici. Le potenzialità dell'ibridazione appaiono del tutto sottovalutate sia nella discussione pubblica che nella letteratura accademica.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/1

Italian criminal procedure: thirty years after the great reform

Mitja Gialuz 

Il codice di procedura penale del 1988 è considerato un punto di riferimento per la sua qualità tecnica e le soluzioni adottate per trasporre diverse regole tipiche del modello accusatorio anglo-americano in un sistema di giustizia penale tradizionalmente inquisitorio. Non dovrebbe quindi sorprendere che si tratti di una delle legislazioni più influenti e studiate nel diritto comparato. Lo scopo di questo lavoro è fornire una guida al sistema giudiziario italiano, considerando le disposizioni del PCC da un lato e esplorando il ruvido percorso dell'attuazione pratica del nuovo Codice nei suoi primi trent'anni di applicazione dall'altra.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/2

Dante and the law: the influence of legal categories on 14th century political thought

Sara Menzinger

Le relazioni tra Chiesa e Impero furono discusse intensamente in Europa - un canone e scuole di diritto civile dal 12 ° secolo in poi. L'articolo intende analizzare il pensiero politico di Dante alla luce dei grandi dibattiti legali che hanno avuto luogo in questi ambienti. Le dimensioni teologiche, giuridiche e politiche non possono essere considerate separatamente nella prospettiva intellettuale del XIV secolo. La polemica duratura sul fatto che Dante abbia studiato la legge è quindi deliberatamente oscurata dalla convinzione che la familiarità con le questioni legali fosse semplicemente un elemento dell'identità intellettuale del Trecento.

Nelle pagine seguenti mi concentrerò sull'influenza dei dibattiti legali del tardo medioevo sul pensiero politico italiano. Inizierò dall'uso della Bibbia in Dante, che spesso si basa su un'interpretazione teologico-giuridica delle Scritture per screditare le tesi più radicali del pensiero giuridico ecclesiastico del suo tempo. Cercherò quindi di illustrare le ragioni per cui Dante non condanna la scienza giuridica canonica nel suo complesso, ma fa una distinzione tra l'antico e rispettato pensiero giuridico della generazione di Graziano (XII secolo) - che ha sostenuto il principio tardoantico di non interferenza tra i due poteri universali - e la nuova direzione gerocratica presa dal pensiero giuridico canonico dopo la Riforma Gregoriana. La superiorità del mondo spirituale sul secolare, a lungo sostenuta dalla Chiesa sin dall'inizio del XIII secolo, è considerata da Dante, un secolo dopo, come la principale fonte di problemi politici e, nel suo caso, anche personali. L'ultima sezione del documento è dedicata al concetto di Impero nel pensiero giuridico e politico del tardo medioevo. Cerco di dimostrare perché sostenere l'Impero non può essere ridotto semplicemente al sostegno di una fazione politica, ma è piuttosto espressione di un sentimento di profonda comprensione della funzione pubblica del governo imperiale, un sentimento che può essere compreso meglio se noi prendere in considerazione gli studi di diritto pubblico romano intrapresi da avvocati italiani e francesi negli ultimi secoli del Medioevo.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/3

Administrative law systems around the world: (increasingly) similar but (still) different

Giulio Napolitano

Studi giuridici comparativi mostrano una crescente convergenza tra i sistemi di diritto amministrativo. Questo è il risultato di vincoli internazionali e sovranazionali sempre più stringenti, così come dell'apertura laterale degli ordinamenti, che rendono i trapianti e le imitazioni tra le nazioni molto più facili. Questo documento, tuttavia, fa luce su risultati e limiti dell'armonizzazione legale; fornisce alcune spiegazioni alternative di convergenza, oltre a teorie di trapianti e imitazioni; sostiene che permangono differenze rilevanti tra i sistemi di diritto amministrativo. Le osservazioni finali suggeriscono un'architettura a più livelli della legge amministrativa.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/4

The comparative law of dignity: an introduction

Giorgio Resta

Questo documento ha lo scopo di fornire una breve introduzione comparata alla legge della dignità umana. Intenzionalmente, non approfondirà i dettagli della nozione di dignità, che ha catturato l'attenzione di numerosi filosofi e teorici legali. Piuttosto, isolerà e contrapporrà le concezioni della dignità in competizione, che si riflettono nelle soluzioni adottate dai tribunali nazionali e internazionali. L'attenzione sarà focalizzata su tre questioni principali: a) la "legalizzazione" della dignità; b) le diverse funzioni della dignità come diritto fondamentale; c) il conflitto tra dignità e libertà.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/5

El papel de los juristas en el proceso de integración europea

Alejandro Saiz Arnaiz

Lezione inaugurale dell’anno accademico 2017 - 2018

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/6

Cats and dogs in Italian banks: who controls the board of directors?

Benedetto Brancoli Busdraghi

Sebbene il governo societario sia di primaria importanza per una gestione sana e prudente degli enti creditizi, l'organizzazione degli organi societari non è ampiamente regolamentata. La ripartizione dei poteri e dei doveri tra gli organi aziendali, compresa l'organizzazione dei controlli sull'organo di gestione, è solo parzialmente armonizzata e dipende ampiamente dal diritto societario nazionale. Le banche europee si basano su tre diversi modelli, che comportano un diverso posizionamento dell'organo di controllo: sopra, all'interno o accanto al Consiglio di amministrazione.

Le banche italiane hanno caratteristiche specifiche: (i) la trasposizione del CRD4 richiede esplicitamente alle banche di istituire un organismo di controllo; (ii) quest'ultimo ha un unico dovere di cooperazione con le autorità di vigilanza, nella misura in cui è tenuto a segnalare qualsiasi violazione rilevante che possa venire a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni; (iii) il modello societario italiano più diffuso colloca l'organo di controllo vicino al Consiglio di amministrazione, in un modo che è alquanto peculiare tra gli ordinamenti giuridici dell'UE. Si sostiene che un tale modello sia ancora una soluzione praticabile; tuttavia, l'efficacia del corpo di controllo potrebbe trarre vantaggio da una messa a punto della sua composizione.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/7

Counter – terrorism legislation in Italy: the key role of administrative measures

Maria Stella Bonomi

L'obiettivo del documento è descrivere la legislazione antiterrorismo in Italia. Dopo una breve introduzione che evidenzia la tendenza degli Stati membri dell'UE a emanare o modificare la legislazione antiterrorismo per contrastare il recente fenomeno dei "combattenti stranieri", la nota si concentra sulla politica antiterrorismo adottata in Italia. In particolare, dopo aver analizzato le principali disposizioni normative in materia, il documento si concentra sulle misure amministrative per combattere il terrorismo. L'analisi riguarda in particolare lo strumento delle espulsioni amministrative, che può essere considerato il più utilizzato nel nostro paese. Lo studio si concentra anche su tutti gli altri strumenti amministrativi previsti dal legislatore al fine di prevenire, combattere e contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/8

The violations of the Charter of Fundamental Rights as questions of constitutionality: new perspectives from the Italian Constitutional Court

Marta Caredda

Lo scopo di questa nota è di fornire una breve analisi di un estratto significativo della sentenza della Corte costituzionale italiana del 14 dicembre 2017, n. 269. In effetti, la Corte individua i nuovi criteri per l'applicazione delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE da parte dei giudici di grado inferiore. Nei casi in cui una legge nazionale viola potenzialmente la Costituzione italiana e il CFREU (la cosiddetta Doppia Preliminarietà), la Corte costituzionale italiana ha affermato la necessità del suo intervento erga omnes, anche se le norme CFREU sarebbero suscettibili di applicazione diretta. Una volta chiarito il contenuto principale della nuova giurisprudenza, l'analisi si interroga sul seguito di questa decisione, anche perché la Corte costituzionale sembra affermare che, da un lato, la questione della costituzionalità deve essere sollevata, ma, d'altra parte, ciò lascia la possibilità di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale per questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione europea (articolo 267 del TFUE). Forse presto ci sarà l'occasione per chiarire meglio i ruoli svolti sia dalla Corte costituzionale italiana che dalla Corte di giustizia europea, quando si tratta di questioni relative ai diritti fondamentali.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/9

The nature of the “corporate relation” between Italian joint stock companies and their directors

Marco Coluzzi

Negli ultimi vent'anni, i direttori delle società per azioni italiane sono stati generalmente qualificati come fiduciari quasi-occupati, la cui posizione manageriale derivava e poteva essere formalizzata in un rapporto contrattuale bilaterale con la società. Con la loro decisione no. 1545/2017, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno annullato definitivamente tale qualifica e chiarito che l'attitudine degli amministratori a dirigere la società deriva direttamente dalla delibera dell'assemblea degli azionisti, dal momento che gli amministratori sono associati alla società attraverso di una "relazione aziendale" e non come parte di un diverso centro di interessi.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/10

The Trans – Adriatic Pipeline and the Nimby syndrome

Giorgio Mocavini

La nota mira a descrivere la gestione della resistenza Nimby relativa al progetto Trans-Adriatic Pipeline attraverso misure compensative amministrative. Il caso Trans-Adriatic Pipeline offre un punto di vista privilegiato per esaminare l'efficienza delle compensazioni amministrative nella soluzione dei conflitti locali. Dopo aver esaminato le teorie dell'interpretazione sulla sindrome di Nimby, la nota si concentra sulla strategia basata sulla compensazione amministrativa di solito impiegata per risolvere i conflitti territoriali. Viene anche discusso il modello di compensazione utilizzato in relazione al gasdotto trans-adriatico. L'analisi consentirà riflessioni generali sull'uso delle compensazioni amministrative per superare Nimby.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/11

Green light for the appointment of EU citizens as directors of Italian state-owned museums. An important ruling of the Italian Council of State

Giulia Valenti

La decisione n. 9/2018 consente ai cittadini dell'UE di candidarsi per la posizione di direttore nei musei di proprietà dello stesso. Questo giudizio chiude una lunghissima saga legale e apre a un nuovo concetto contemporaneo di diversità culturale.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/12

The EU General Court quashes an ECB decision: towards a new chapter on prudential supervision and judicial review?

Gianluca Buttarelli

Il Tribunale dell'Unione europea invalida le decisioni della BCE, che ha rifiutato a sei enti creditizi francesi la possibilità di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria talune esposizioni relative ai conti di risparmio francesi. La BCE ha poteri discrezionali di concedere o meno tale esclusione, poiché l'esistenza di tale potere discrezionale dovrebbe essere chiara dal testo del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Tuttavia, per la Corte, la BCE ha commesso un errore di diritto e commesso errori manifesti di valutazione, avendo ritenuto che il meccanismo di trasferimento del CDC agli enti creditizi è imperfetto ed ha sollevato preoccupazioni da un punto di vista prudenziale. Data la natura generale delle valutazioni effettuate dalla BCE e la mancanza di un esame dettagliato delle caratteristiche del caso specifico in questione, la decisione di rifiuto della BCE è manifestamente errata.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/13

Pacta sunt servanda si, pero bona fidei: una reflexión comparada sobre la disciplina de los contratos de larga duración en las recientes tentativas de recodificación del derecho civil

Chiara Cersosimo

Le attuali tendenze sociali ed economiche hanno motivato la necessità di adattare la legge dei contratti a nuove realtà, superando i modelli classici. Il Codice civile e commerciale argentino (2015) e la riforma francese del diritto dei contratti (2016) offrono una regolamentazione specifica delle relazioni a lungo termine volte a fornire stabilità alle relazioni contrattuali e a risolvere i problemi derivanti dal passare del tempo. La rinegoziazione in buona fede diventa un nuovo obbligo per le parti contraenti.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/14

The US Supreme Court judgment on the Travel Ban. The powers and the words of the US President

Giulio Napolitano

Il saggio offre un commento sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che recentemente si è pronunciata a favore del cosiddetto "Travel Ban", voluto dal presidente Trump. Nonostante la luce verde espressa in merito alla legittimità della disposizione, la sentenza contiene significative e interessanti riflessioni sulle prerogative sovrane fondamentali, sulle politiche migratorie e sulla discriminazione religiosa. Le diverse opinioni dei giudici su questi temi, spesso opposte tra di loro, rappresentano emblematicamente il dibattito svoltosi nella società civile americana dopo l'introduzione del Travel Ban.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/15

More than just a cake: masterpiece cakeshop and the future of civil rights

Edoardo Ruzzi

La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso di Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colo-rado Commissione per i diritti civili ha deluso molti commentatori.

Il caso è nato dal rifiuto espresso da Jack Phillips, un pasticcere del Colorado, di creare una torta per il matrimonio di una coppia dello stesso sesso. Accusato di violazione della legge anti-discriminazione del Colorado, il sig. Phillips ha giustificato tale diniego affermando che non poteva essere costretto a esercitare il suo talento artistico per sostenere una visione del matrimonio in contrasto con le sue convinzioni religiose. Pertanto, la difficile questione sollevata dinanzi all'Alta Corte era se il Primo Emendamento esentasse le imprese a prestare servizio alle coppie dello stesso sesso per motivi religiosi.

La Corte non ha dato una risposta alla più ampia questione costituzionale, ma si è pronunciata a favore del fornaio "per motivi ristretti", ritenendo di non aver ricevuto un'audizione equa e imparziale. Tuttavia, questo documento sostiene che la sentenza Masterpiece Cakeshop ha stabilito un precedente per un cambiamento radicale nella giurisprudenza sui diritti civili. In particolare, spiegherà perché questa decisione non è riuscita a rafforzare i principi riconosciuti in Obergefell v. Hodges e, allo stesso tempo, ha lasciato la porta aperta alla creazione di "un diritto di discriminare" in nome della libertà religiosa.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/16

The destruction of cultural properties as a war crime: some critical remarks on the ICC’s Al Mahdi case

Viviana Sachetti

Il 27 settembre 2016, la Trial Chamber VIII della Corte penale internazionale (CPI) ha condannato Al Mahdi per aver violato l'articolo 8 (2) (e) (iv) dello Statuto ICC, che considera un crimine di guerra un attacco tenuto in il contesto di un conflitto armato non internazionale quando diretto verso edifici dedicati alla religione, all'educazione e all'arte.

È probabile che il caso Al Mahdi costituisca un'importante sentenza della CPI che permetterà di identificare più chiaramente come crimine di guerra la distruzione di quegli edifici che sono inclusi nell'elenco dei siti protetti dall'UNESCO.

La sentenza, tuttavia, non manca di suscitare alcune perplessità, soprattutto per quanto riguarda la valutazione complessiva espressa dalla Corte in relazione al comportamento collaborativo adottato da Al Mahdi durante il processo.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/17

Who shall administer the national capital territory of Delhi? The Indian Supreme Court affirms a principle of collaboration between the federal and the “local” government for the city management

Elisabetta Tatu00ec

La Corte Suprema indiana ha messo fine alla lunga battaglia politica su chi dovrebbe avere più potere di amministrare Delhi, tra il governo centrale, nella persona del Luogotenente Governatore Anil Baijal, e quello locale di Delhi, rappresentato da Arvind Kejriwal come capo del Consiglio dei ministri.

Nella sua decisione finale, il collegio costituzionale dei cinque giudici afferma un principio di collaborazione tra i due livelli di governo. Come scritto nella conclusione della Corte, il Luogotenente Governatore e il Capo del Consiglio dei Ministri sono una "squadra" o una "coppia su una bicicletta" che condividono la responsabilità collettiva per la gestione della città.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/18

Interview with Professor Jean-Bernard Auby

Maria Stella Bonomi

Professor Auby, in occasione delle conferenze all'Università di Roma Tre, nel saggio vorremmo farle alcune domande su alcune questioni di diritto amministrativo in Francia e su come si confronta con altri sistemi giuridici europei, incluso quello in Italia.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/19

Santi Romano (1917-1918), L’ordinamento giuridico, eng. trans., The legal order, edited and translated by Mariano Croce, Abingdon-New York, 2017 & Interview with Mariano Croce editor and translator of Santi Romano’s The legal order

Francesca Asta
Carlo Caprioglio

Cento anni dopo la prima apparizione di L'ordinamento giuridico, Routledge colma finalmente un vuoto nella cultura legale anglosassone, pubblicando la traduzione inglese di un'opera fondamentale della teoria giuridica europea del ventesimo secolo. Il libro è stato tradotto e curato da Mariano Croce, professore associato presso l’università La Sapienza di Roma, che ha anche scritto la postfazione. Il libro è arricchito da un'introduzione di Martin Loughlin, professore di diritto pubblico presso la London School of Economics.

DOI: 10.13134/2704-9043/1-2019/20

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