Emilio Betti e il processo civile

A cura di:  Antonio Carratta, Luca Loschiavo, Marco U. Sperandio
Editore: RomaTrE-Press
Data di pubblicazione: novembre 2022
Pagine: 264
ISBN: 979-12-5977-119-3
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Abstract

Emilio Betti dedicò ai temi del diritto processuale civile una parte importante della sua lunga e intensa attività di studioso. Ai ‘misteri’ del processo si accostò sia come ‘romanista’ sia come giurista positivo. Scrisse note a sentenza, saggi, voluminose monografie e persino un vero e proprio manuale (allo studio del processo, lo studioso camerte affiancò, infatti, anche l’insegnamento della procedura civile italiana in vari dei molti atenei in cui gli capitò di lavorare). Betti non fu dunque un semplice ‘processualista di complemento. Se dunque il giurista di Camerino fu un autentico ‘processualista’, in che misura le sue riflessioni possono ancora oggi dirsi significative, attuali, utili? A rispondere a queste domande sono stati chiamati studiosi di diversa provenienza scientifica (‘romanisti’, storici del diritto e, naturalmente, processualisti). L’attenzione è stata via via concentrata su vari dei molteplici argomenti toccati dallo studioso camerte in materia di diritto processuale. Il lettore avrà così modo di verificare che il lascito di Emilio Betti alla storia del processo antico e, più in generale, alla disciplina processualistica mantiene tuttora una valenza assai grande.

Emilio Betti (1890-1968) devoted an important part of his long and intense scholarly activity to Italian civil procedural law. He approached the 'mysteries' of the trial both as a 'Romanist' and as a positive jurist. He commented on judgments, wrote essays, voluminous monographs and even an actual manual (in fact, in addition to studying the trial, the scholar also taught Italian civil procedure in several of the many universities where he worked). Betti was therefore not a simple 'complementary proceduralist'. If, therefore, the jurist from Camerino was an authentic 'proceduralist', to what extent can his reflections still be said to be significant, current and useful today? Scholars from different scientific backgrounds ('Romanists', legal historians and, of course, proceduralists) were called upon to answer these questions. Attention was gradually focused on various of the many topics touched upon by the scholar in the field of procedural law. The reader will thus be able to verify that Emilio Betti's legacy to the history of the ancient trial and, more generally, to the discipline of procedural law still retains a very great value.

Contributi

Emilio Betti in difesa dell’oralità: incontri e scontri sulla riforma del codice di procedura civile

Giovanni Chiodi 

Il diritto processuale civile rappresentò un interesse costante di Emilio Betti nell’arco di almeno un ventennio (1916-1936). Sebbene anche in questo campo egli abbia avuto modo di sperimentare la sua vocazione riformista, questo profilo della sua opera è ancora poco studiato. Premessa una ricognizione delle tappe del suo percorso scientifico e didattico in ambito processual-civilistico, il saggio si propone di approfondire l’atteggiamento di Betti nei confronti del principio dell’oralità e delle riforme del processo civile italiano, seguendo due filoni principali: da un lato, le Osservazioni sul progetto della Sottocommissione Mortara e sul Progetto Carnelutti del 1926, a cui, secondo la tesi esposta nel saggio, si riconosce un valore fondante nel percorso intellettuale di Betti; dall’altro, confrontando il pensiero espresso in questo contributo con le lezioni milanesi di diritto processuale civile. Lo scopo del saggio è quello di inserire in modo più completo Betti nel dibattito del primo Novecento, dominato dalle figure di Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei e Redenti, rispetto alle quali si individuano consonanze e divergenze, incontri e scontri.

Civil procedural law represented a constant interest of Emilio Betti over the span of at least twenty years (1916-1936). This profile of his work is still little studied, although in this field too he had the opportunity to experience his reformist vocation. Premised a reconnaissance of the stages of his scientific and didactic itinerary on the subject, the essay aims to deepen Betti’s attitude towards the principle of orality and the related reforms of the Italian civil process, following two main threads: on the one hand, the Observations on the project of the Mortara Subcommission and on the Carnelutti Project of 1926, to which, according to the thesis set out in the essay, a founding value is recognized in Betti’s intellectual path; on the other hand, by comparing the thought expressed in this contribution with the Milanese lessons of civil procedural law. The purpose of the essay is to include Betti in a more complete way in the debate of the early twentieth century, dominated by the figures of Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei and Redenti, with respect to which consonances and divergences, encounters and clashes are identified.

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/1

Dalla dommatica astratta all’irrompere del valore del diritto di difesa della Corte Costituzionale

Andrea Proto Pisani 

Dopo aver illustrato la teoria di Emilio Betti sui limiti soggettivi di efficacia della sentenza e, in particolare, sul concetto di ‘subordinazione’, il saggio si concentra sul portato della sentenza 55/1971 della Corte Costituzionale la quale porta a conseguenze l’art. 24 co. 2 della Costituzione italiana che accoglie piuttosto la tesi di Giuseppe Chiovenda. Vengono quindi confrontate le due differenti e divergenti soluzioni elaborate dalla dottrina italiana nel secondo dopoguerra a proposito degli effetti della sentenza resa inter alios. Si propone infine una soluzione che distingue con maggiore precisione i differenti casi.

The essay begins by illustrating Emilio Betti's theory on the subjective limits of the effectiveness of the judgment. It then examines Constitutional Court Judgement No. 55 of 1971, which brings Article 24 para. 2 of the Italian Constitution into effect (here the thesis of Giuseppe Chiovenda is rather accepted). It then compares the two different and divergent solutions developed by Italian doctrine after World War II concerning the effects of the judgment rendered inter alios. Finally, a solution is proposed that distinguishes the different cases more precisely.

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/2

Emilio Betti, l’obbligazione, il processo

Tommaso dalla Massara 

Il saggio propone una lettura critica del pensiero di Emilio Betti in tema di obbligazione e processo. In specie, la visione di Betti, con riguardo alle fonti romane, è nel senso di una totale integrazione dell’obbligazione nell’azione: com’è noto, il punto di vista suggerito da Betti è quello della condemnatio, che nel processo civile romano è sempre espressa in denaro. Questa peculiare visione di Betti è impiegata nel saggio quale lente per la lettura dei problemi posti dal pactum de non petendo. 

The essay offers a critical reading of Emilio Betti's thought on the subject of obligation and process. In particular, Betti's view, with regard to the Roman sources, is in the sense of a total integration of the obligation into the action: the point of view suggested by Betti is that of condemnatio, which in the Roman civil process is always expressed in money. This peculiar view of Betti is employed in the essay as a lens for reading the problems posed by the pactum de non petendo.  

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/3

L’attualità dell’inattuale. Diritto e processo nel pensiero di Emilio Betti

Augusto Chizzini 

Allo scopo di valutarne la modernità, l’autore esamina il pensiero di Emilio Betti nel contesto culturale della sua epoca in tema di connessioni tra diritto sostanziale e processo civile. La prospettiva privilegiata dall’autore è data dalla costruzione argomentata dei rapporti giuridici tra obbligazioni e tutela esecutiva: il lavoro sostiene quindi la tesi tradizionale – contro le diverse costruzioni di Binder, in Germania, e di Carnelutti, in Italia – che distingue il rapporto sostanziale e il livello contenutistico dell'obbligazione dal livello di tutela processuale. Come evidenziava Emilio Betti, la componente patrimoniale dell’obbligazione (art. 1174 c.c.) è funzionale alla tutela in caso di mancata esecuzione, per cui la responsabilità – alla luce della tradizionale distinzione tra Schuld und Haftung – è un elemento intrinseco dell’obbligazione stessa. L’obbligazione non può essere limitata alla mera soggezione all’esecuzione, ma è caratterizzata in primo luogo dall’aspettativa di prestazione del creditore.

In order to evaluate its modernity, the author examines Emilio Betti’s thoughts in the cultural context of his age on the matter of connections between substantial law and civil proceedings. The author’s favorite perspective is given by the arguable construction of legal relationships between obligations and executive protection: therefore the work upholds the traditional thesis – against different constructions made by Binder, in Germany, and by Carnelutti, in Italy – which distinguishes the substantial relationship and obligation’s content level by procedural protection level. As Emilio Betti used to highlight, obligation’s patrimonial component (art. 1174 c.c.) is functional to the safeguard in case of non-execution, hence responsibility – in light of the traditional distinction between Schuld und Haftung – Is an inherent element of the obligation itself. The obligation cannot be limited to mere subjection to execution, instead it is primarily characterized by creditor’s performance expectation.

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/4

La rilevanza del comportamento processuale della parte nel pensiero di Emilio Betti

Massimo Nardozza 

Emilio Betti è tra i primi in Italia a parlare di ‘autoresponsabilità’ delle parti nel processo, trattando il tema della natura del contraddittorio e dell’onere dell’allegazione. Eppure, gli svolgimenti del suo pensiero processualistico attraverso il tempo sono stati sottovalutati o, comunque considerati superficialmente e ridotti a un adattamento dell’elaborazione tedesca, quando invece rivelavano differenze sostanziali. Di fronte alla difficoltà con la quale Betti è diventato oggetto di attenzione ‘ufficiale’, di discussione dei suoi schemi teorico-ideologici – in ordine ai quali ha pesato il pregiudizio per la sua adesione al fascismo – si sottolinea la necessità di una valutazione critica, attraverso l’analisi del problema della rilevanza del comportamento processuale della parte. Si tratta di un tema strettamente connesso alle analisi sul contraddittorio, che attengono alla ridefinizione del potere delle parti, alla valutazione delle garanzie difensive, alla responsabilizzazione dei soggetti. In ordine a tutti questi aspetti, il pensiero di Betti è analizzato all’interno di riflessioni, discorsi e realtà che affrontavano il tema del contradditorio come problema cruciale che coinvolgeva il dibattito del primo Novecento sulla riforma del processo e del codice, evitandosi semplicistiche deduzioni in senso ideologico. Il punto nodale era stabilire se sanzionare o meno l’atteggiamento passivo della parte. Betti afferma che il comportamento omissivo della parte poteva unicamente rilevare dal punto di vista del regime della prova legale, peraltro in determinate ipotesi eccezionali e cioè quando la parte si rifiutava di prestare giuramento oppure nell’ipotesi che non avesse disconosciuto la scrittura privata prodotta dalla controparte. Betti, dunque, mette in relazione l’attività processuale della parte con l’onere della prova, mantenendo fermo il principio dell’allegazione a carico di chi vuol far valere il proprio diritto o la propria eccezione, distaccandosi dalle rigidità della dottrina tedesca che legava l’‘autoresponsabilità’ del contegno processuale a un regime sanzionatorio per quei comportamenti non improntati alla verità e alla diligenza.

Emilio Betti is among the first in Italy to speak of ‘self-responsibility’ of the parties in the process, dealing with the issue of the nature of the dispute and the burden of the allegation. And yet, the developments of his proceduralist thinking have been underestimated over time or, in any case considered superficially and reduced to an adaptation of the German elaboration, when instead they revealed substantial differences. Faced with the difficulty with which Betti has become the object of ‘official’ attention, of discussion of his theoretical-ideological schemes – in relation to which the prejudice for his adhesion to fascism has weighed – the need for a critical evaluation is emphasized, through the analysis of the problem of the relevance of the procedural behavior of the party. This is a subject strictly connected to the analysis on the cross-examination, which relate to the redefinition of the power of the parties, the assessment of defensive guarantees, the empowerment of the subjects. With regard to all these aspects, Betti’s thought is analyzed within reflections, speeches and realities that dealt with the issue of contradiction as a crucial problem that involved the early twentieth century debate on the reform of the process and the code, avoiding simplistic deductions in ideological sense. The crucial point was to establish whether or not to sanction the passive attitude of the party. Betti affirms that the omissive behavior of the party could only be relevant from the point of view of the legal proof regime, moreover in certain exceptional cases, that is when the party refused to take an oath or in the hypothesis that he had not disavowed the private agreement produced by the counterpart. Betti, therefore, relates the procedural activity of the party to the burden of proof, maintaining the principle of allegation against those who want to assert their right or their objection, detaching themselves from the rigidity of the German doctrine that bound the 'self-responsibility' of the procedural behavior to a sanctioning regime for those behaviors not based on truth and diligence.

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/5

Res iudicata e i limiti del giudicato nel processo romano

Federico Pergami 

Il saggio, prendendo spunto dalla monografia di Emilio Betti, dedicata a D. 42.1.63, esamina il tema dei limiti soggettivi della cosa giudicata, con specifico riferimento alla legittimazione ad appellare la sentenza sfavorevole da parte del terzo estraneo nel sistema processuale di età classica sino agli sviluppi di età tardoantica, testimoniati dalle costituzioni sul tema, che sono inserite nei Codici Teodosiano e Giustinianeo.

The essay, starting from Emilio Betti’s studies upon D. 42.1.63, examines the subjective limits of res iudicata, expecially regarding the right to appeal from classical age until to the developments of late antiquity in the constitutions collected in Theodosian and Justinian Code.

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/6

Attorno al concetto di ‘azione’ in Betti. Processo romano e cultura giuridica europea

Emanuele Stolfi 

Il presente lavoro si concentra su alcuni aspetti delle ricerche dedicate da Betti al processo civile, romano e attuale. In particolare, l'autore esamina le idee di Betti sul significato di actio, sul rapporto tra violenza e diritto, sul nesso tra origine (e configurazione romana) delle obbligazioni e tutela processuale. Particolare attenzione è rivolta ad alcuni scritti bettiani dei primi decenni del Novecento e agli influssi non solo della scienza giuridica tedesca ma anche, più in generale, della filosofia e della cultura europea (Nietzsche, Sorel, Croce ecc.).

This paper focuses on some aspects of the researches dedicated by Betti to the civil, Roman and current trial. Specifically the author examines Betti’s ideas about the significance of actio, the relationship between violence and law, the connection between origin (and Roman configuration) of obligations and procedural protection. Particular attention is paid to some of Betti's writings of the first decades of the twentieth century, and to the influences not only of German legal science but also, more generally, of European philosophy and culture (Nietzsche, Sorel, Croce etc.).

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/7

Riflessioni sul ‘giusto processo’ in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica

Francesco Zanchini di Castiglionchio 

Il saggio rileva una continuità, a partire dal Tridentino, nella deviazione dai principi fondamentali di quello che oggi chiamiamo ‘giusto processo’, imposti da Innocenzo III fin dal concilio Lateranense IV.  Il progressivo diffondersi di giurisdizioni speciali pareva esprimere il degradare di taluni principi e valori del diritto comune medievale, dal quale il diritto canonico man mano si allontanava. Il codice del 1917 va visto come sanzione e ratifica finale di quel processo involutivo. L’A. esamina poi la riforma del 1983, che si muove tra timidezze riformatrici e prepotenze curiali: intoccabili le giurisdizioni speciali; stralciato in extremis il previsto capitolo sui tribunali amministrativi. L’impressione è che nessun serio seguito sia stato dato alle riforme disposte da Paolo VI in adempimento del mandato conciliare, a cominciare dal Dicastero dottrinale. Persiste sostanzialmente, infatti, l’innovazione centralistica così come codificata nel 1917. È a questo pietrificato blocco immobilista, riedificato sotto i due pontificati successivi a papa Montini, che tenta di reagire papa Francesco I con spunti innovativi che però appaiono tecnicamente imprecisi, e per molti versi inadeguati alle dimensioni effettive della complessiva inadempienza della Santa Sede al mandato conciliare. Sullo sfondo di questi forse promettenti segni innovatori, papa Francesco appare d’altronde invariabilmente contrastato dalla Curia di sempre, sia nel campo del diritto sostanziale che in quello del diritto processuale.

The essay notes a continuity, starting with the Tridentine, in the deviation from the fundamental principles of what we today call 'due process', imposed by Innocent III since the Council Lateran IV.  The progressive spread of special jurisdictions seemed to express the degradation of certain principles and values of medieval common law, from which canon law was gradually moving away. The 1917 code is to be seen as the final sanction and ratification of that involutional process. The author then examines the 1983 reform, which moved between reforming timidity and curial overbearingness: the special jurisdictions were untouchable; the planned chapter on administrative tribunals was deleted in extremis. The impression is that no serious follow-up has been given to the reforms ordered by Paul VI in fulfilment of the Council mandate, starting with the Doctrinal Dicastery. In fact, the centralist innovation as codified in 1917 substantially persists. It is to this petrified block, rebuilt under the two pontificates following Pope Montini, that Pope Francis I attempts to react with innovative ideas that however appear technically imprecise, and in many ways inadequate to the actual dimensions of the Holy See's overall non-fulfilment of the conciliar mandate. Against the backdrop of these perhaps promising innovative signs, Pope Francis appears on the other hand invariably opposed by the Curia, both in the field of substantive and procedural law.

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/8

L’eredità bettiana nel diritto processuale civile

Antonio Carratta 

Il lavoro si sofferma sull’analisi del pensiero bettiano in materia di Diritto processuale civile e su ciò che di tale pensiero è stato ereditato dalla riflessione processual-civilistica contemporanea. In particolare, esso prende in esame lo sviluppo dell’idea della funzione pubblicistica del processo e del concetto di «ragione» come oggetto del giudizio (e quindi del giudicato).

The essay focuses on the analysis of Emilio Betti’s thought on civil procedural law and on what of this thought has been inherited from contemporary reflection. In particular, it examines the development of the idea of the public function of the civil process and of the concept of «ragione» as the object of the judgment (and therefore of the res judicata).

DOI: 10.13134/979-12-5977-119-3/9

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