National Judges and the Case Law of the Court of Justice of the European Union

National Judges and the Case Law of the Court of Justice of the European Union
A cura di:  Anna Maria Mancaleoni, Elise Poillot
Editore: RomaTrE-Press
Data di pubblicazione: gennaio 2021
Pagine: 288
ISBN: 979-12-80060-91-4
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Abstract

L’impatto del diritto dell’Unione europea sugli Stati membri si concretizza, in misura determinante, tramite regole e principi dettati dalla Corte di giustizia e destinati a essere applicati dai giudici nazionali. Il buon funzionamento del complesso sistema derivante dall’interazione tra l’ordinamento dell’Unione e i singoli Stati membri presuppone, pertanto, un rapporto costruttivo tra la Corte di giustizia e le corti nazionali. Muovendo da tale premessa, il volume affronta le problematiche inerenti al ‘dialogo’ tra tutte le corti nazionali (di merito, supreme, costituzionali) e la Corte di giustizia. A tal fine sono stati chiamati a esprimersi, prima di tutto, gli stessi giudici che ne sono protagonisti: a questi ultimi è stato chiesto di illustrare, a partire dalla propria esperienza, le difficoltà di comunicazione, in senso ampio, riscontrate nel dialogo con la Corte di giustizia. Alla voce dei giudici si aggiunge, quindi, quella dei professori specializzati nel diritto comparato ed europeo.

Contributi

“National Judges and the Case Law of the Court of Justice of the European Union”: Introduction

Anna Maria Mancaleoni 

Il contributo introduce il Convegno svoltosi a Cagliari il 1° giugno 2018, i cui atti sono raccolti nel volume, curato dallo stesso A. L’impatto del diritto dell’Unione europea sugli Stati membri si concretizza, in misura determinante, tramite regole e principi dettati dalla Corte di giustizia. Il buon funzionamento del complesso sistema derivante dall’interazione tra l’ordinamento dell’Unione e i singoli Stati membri presuppone, pertanto, la sinergia tra la Corte di giustizia e le corti nazionali: l’occasione per pronunciarsi può essere data alla Corte di giustizia soltanto dai giudici nazionali, tramite il rinvio pregiudiziale, e questi ultimi, d’altra parte, devono dare concreta attuazione a quanto stabilito dalla Corte di giustizia. Ciò premesso, i contributi presenti nel volume affrontano le problematiche inerenti alla ‘comunicazione’ tra tutte le corti nazionali (di merito, supreme, costituzionali) e la Corte di giustizia. A tal fine sono stati chiamati a parlare, prima di tutto, gli stessi giudici che ne sono protagonisti e, quindi, professori specializzati nel diritto europeo, in funzione dell’auspicabile interscambio tra accademia e pratica del diritto.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/1

The true story of the active role of courts in consumer litigation: Introduction to the Speech given by Etienne Rigal

Elise Poillot 

Il contributo fa da introduzione, sintesi e commento a quello che segue, in francese, e alla corrispondente relazione al convegno, del giudice Etienne Rigal. Il giudice descrive, nel suo contributo, la vicenda, umana e professionale, di cui è stato attore, quale giudice del rinvio, nel caso Cofidis, deciso dalla CGUE. Quest’ultimo è uno dei casi più famosi in materia di rilievo d’ufficio da parte del giudice nelle controversie consumeristiche e la seconda tappa nell’affermazione dell’ormai consolidata teoria elaborata dalla CGUE nella sua giurisprudenza: quella del ruolo attivo del giudice nelle controversie consumeristiche. Il contributo delinea il quadro di diritto interno in cui la vicenda si colloca e ripercorre le principali tappe della giurisprudenza della Corte di giustizia.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/2

The True Story of the Active Role of Courts in Consumer Litigation

Etienne Rigal 

Nel suo contributo l’Autore racconta la propria esperienza di giudice, autore del rinvio pregiudiziale nel caso Cofidis, uno dei leading case sul rilievo d’ufficio in materia di tutela del consumatore. A seguito della sentenza, che ha censurato l’orientamento della Cour de cassation, il legislatore è intervenuto introducendo una specifica disposizione sul rilievo d’ufficio. Il giudice racconta le difficoltà, umane e tecnico-giuridiche in senso ampio, cui ha dovuto far fronte prima di disporre il rinvio pregiudiziale. In particolare, infatti, ha dovuto trovare il caso ‘giusto’, tecnicamente, per il rinvio e, quindi, anche superare, mediante la ricerca di una soluzione condivisa, la solitudine in cui, in quanto giudice monocratico, si trovava. La finalità perseguita con determinazione dal giudice era quella di affermare il diritto e la giustizia, tutelando i soggetti deboli (nel caso concreto i consumatori contro i soprusi delle banche).

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/3

“Offensive courts” is a matter of principles

Rolf Dotevall 

Il contributo descrive, innanzi tutto, alcune delle caratteristiche generali dell’ordinamento costituzionale svedese rilevanti per meglio comprendere il rapporto tra il diritto interno e il diritto sovranazionale europeo (CEDU e diritto UE). Quindi, il contributo analizza l’evoluzione giurisprudenziale interna indotta dalla giurisprudenza della CtEDU con riferimento alla legittimità della contestuale applicazione, prevista dalle leggi tributarie, di due sanzioni, una formalmente amministrativa, l’altra formalmente penale, in relazione alla medesima fattispecie, applicate dal giudice amministrativo e dal giudice penale, rispettivamente (ne bis in idem). In quest’ambito la CtEDU ha spinto le corti superiori nazionali a rivisitare il precedente orientamento, peraltro non condiviso dalle corti inferiori, stabilendo che l’applicazione cumulativa in relazione ai medesimi fatti è illegittima qualora entrambe le sanzioni abbiano, indipendentemente dalla qualificazione formale, finalità punitiva. In conclusione, osserva l’A. che l’approccio delle giovani generazioni di giudici nazionali è filo-europeistico.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/4

Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti nazionali e sovranazionali tra ‘dialoghi’ e ‘monologhi’.

Giuseppe Riccardi 

Il saggio analizza criticamente il ‘dialogo’ – rectius: i ‘monologhi’ - tra CGUE e Corte costituzionale italiana nel contesto della vicenda Taricco, da cui sono originate due pronunce della CGUE e un intenso dibattito. La Corte cost. it. ha sollevato il dubbio che il diritto UE, così come interpretato dalla CGUE, ledesse l’“identità nazionale” dell’ordinamento giuridico interno (in particolare gli artt. 25 e 101 Cost.), con conseguente possibilità, per i giudici nazionali, di far prevalere il diritto interno pur se contrastante con il diritto UE. La CGUE (sentenza Taricco-bis) ha circoscritto la possibilità di conflitto, riconoscendo più ampia discrezionalità all’ordinamento giuridico nazionale. Secondo l’A. – giudice presso la Corte di cass. - la vicenda è indicativa della mancanza, o, comunque, dei limiti di dialogo tra CGUE e corti nazionali e della difficoltà di trasporre le sentenze della CGUE nell’ordinamento interno, soprattutto, come in Taricco, in materia penalistica. In particolare, la disciplina giurisprudenziale mal si concilia con il sistema delle fonti nel diritto interno, che è posto a salvaguardia di valori fondamentali dell’ordinamento giuridico e, in ultima analisi, con la separazione dei poteri.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/5

The avoidance of the duty of courts of final instance to submit a preliminary reference to the CJEU: comparative remarks.

Ermanno Calzolaio 

Le corti di ultima istanza degli stati membri hanno l’obbligo di proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di interpretazione del diritto dell’Unione. Il presente contributo esamina il problema dell’elusione di tale obbligo e delle sue conseguenze, chiedendosi se la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione costituisce un rimedio adeguato a tutelare il diritto del cittadino europeo ad una corretta interpretazione del diritto dell’Unione.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/6

Il giudice amministrativo e le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nell’applicazione della direttiva ricorsi n. 665/1989: effettività della tutela giurisdizionale e interesse strumentale nel rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente

Marco Lipari 

Premessa una disamina del quadro legislativo e giurisprudenziale in cui il tema si colloca, l’Autore – Consigliere di Stato – analizza criticamente la questione, dibattuta nella giurisprudenza italiana, connessa alla fattispecie del ricorso incidentale c.d. escludente: l’ipotesi, cioè, in cui il giudice deve pronunciarsi sia sul ricorso principale, volto a contestare l’aggiudicazione della gara di appalto, sia sul ricorso incidentale, volto a contestare la legittimità dell’ammissione del ricorrente principale alla gare di appalto. In tal caso è dubbio se e quando, in base al diritto UE, ai fini del riconoscimento del diritto al ricorso in via principale, rilevi la verifica sulla legittimità della partecipazione del ricorrente principale alla procedura di gara. Sul punto la CGUE, più volte interpellata dai giudici italiani (v., in particolare, le sentenze Fastweb and Puligienica), non ha dato risposte risolutive. Nell’ultimo parte del contributo, l’Autore esprime una valutazione sui imiti – ma anche sui meriti – dell’intervento dell’Unione europea in questa materia.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/7

The EU Charter of Fundamental Rights: in bad need of instructions for use?

Giacomo Biagioni 

La recente giurisprudenza della Corte di giustizia mostra che sempre più spesso I giudici nazionali le sottopongono questioni pregiudiziali di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali in relazione al diritto interno. Tuttavia, in molti casi la Corte ha ribadito che i principi in tema di protezione dei diritti fondamentali si applicano solo rispetto a situazioni comprese nel campo di applicazione del diritto UE e che, in mancanza, la questione pregiudiziale sollevata risulta inammissibile. Lo scritto esamina i contorni di tale principio e tenta di definire le categorie di casi comprese nel campo di applicazione della Carta, suggerendo che la Corte dovrebbe fornire sul punto ulteriori chiarimenti.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/8

Never too late to communicate. Constructive and critical input from national private law judges before and after preliminary ruling procedures

Carla Sieburgh 

Il contributo prende in considerazione il caso Abercrombie & Fitch c. Bordonaro quale esempio di ‘cattiva’ comunicazione tra la CGUE e i giudici nazionali. Qui la CGUE non si è limitata a fornire un rimedio, ma si è ritenuta in grado di esprimere una valutazione sul sistema giuridico nazionale e ha preso una decisione di enorme impatto. A causa della limitata comprensione del quadro fattuale nazionale, la sentenza della CGUE è poco convincente. In casi come questo i giudici nazionali non devono considerare chiuso il caso, ma prendere la sentenza della CGUE come nuovo punto di partenza: possono per esempio, rivolgersi alla propria corte costituzionale o rivolgersi nuovamente alla CG per ragioni differenti da quelle invocate nel primo rinvio, in modo che la comunicazione continui, giacché non è mai troppo tardi per comunicare.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/9

Some Practical Consequences Of The Achmea Judgment For Intra Eu Investment Arbitration

Arthur Hartkamp 

Nella sentenza Achmea, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che i Trattati di Investimento Bilaterali (TBI) stipulati tra Stati membri dell’Unione europea sono incompatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La sentenza non dovrebbe influire sulla validità degli atti procedurali anteriori alla data della sentenza e le corti nazionali dovrebbero astenersi dal negare l’esecutività dei lodi arbitrali per contrasto con l’ordine pubblico. Il contributo, quindi, analizza se e in quale misura la sentenza avrà un impatto con riferimento (i) alle procedure arbitrali basate sui vari trattati sugli investimenti che non siano trattati bilaterali intra-UE, e (II) sulle procedure arbitrali in materia di investimenti basate su accordi diversi da trattati sugli investimenti.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/10

Giurisprudenza nazionale ed europea e frammentazione legislativa della responsabilità civile del provider

Salvatore Sica 

Il contributo espone i problemi di interpretazione sollevati dalla disciplina della responsabilità del provider. Quindi, passa in rassegna la giurisprudenza in materia di responsabilità dell’internet provider, per rilevare come non sembra avviarsi a compimento il percorso che, in materia, muove dalle corti nazionali, passa per quelle europee (CGUE e CtEDU), per approdare ad un livello di stabilizzazione credibile del tema. L’incertezza continua a regnare sovrana e, in questo contesto, è difficile azzardare l’esito finale. La sola certezza è che il circuito tra la giurisprudenza nazionale ed europea è indispensabile, anche come unico tracciato in cui si possa ritrovare il filo delle regole giuridiche emanazione di scelte valoriali condivise, oggi smarrito nel caos (non casuale) che il governo economico dei processi ha generato.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/11

The Influence of the CJEU’s opinions on the Italian Courts in the Application of the Unfair Commercial Practices’ Directive.

Cristina Amato 

Il presente contributo mira a mettere in evidenza lo stato e la qualità del dialogo tra la Corte di Giustizia Europea e i giudici italiani, limitatamente al tema dell’interpretazione e applicazione della Dir. 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Il focus su questo dialogo tra corti porta a confermare il ruolo primario della CGEU nell’interpretazione del diritto europeo, tale da assicurare un fondamentale apporto al processo di armonizzazione, e conferma altresì il ruolo delle corti nazionali nella fase di applicazione del diritto europeo (approccio top-down). Benchè il confronto tra la CGEU e le corti italiane non dia sempre risultati di coerenza applicativa, è tuttavia registrabile una graduale convergenza che, a questo stadio, può essere migliorata attraverso l’importazione delle risultanze offerte dagli studi delle scienze sociali nell’argomentazione giuridica. L’approccio top-down rilanciato dalla CGEU lascia spazio ad un metodo casistico che conferisce maggiori poteri ai giudici nazionali, e pertanto privilegia l’applicazione della Dir. 2005/29/CE all’interno del contesto nazionale, evitando in tal modo di mettere a repentaglio il processo di armonizzazione mediante l’argomentazione deferita all’applicazione di clausole generali.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/12

Outside the Picture Frame? The Case of the United Kingdom

Diana Wallis 

Le giurisdizioni del Regno Unito – specificamente Inghilterra e Galles – hanno un approccio speciale nei confronti del diritto “straniero”. Il diritto dell’Unione europea non avrà tale status sino a quando il Regno Unito rimane Stato membro e viene tendenzialmente considerato come diritto interno. Una volta perfezionatasi la Brexit, tuttavia, è possibile che i giudici si aspettino che siano le parti a chiederne l’applicazione e rilevarlo in giudizio, e che prevalga la tendenza a considerarlo come un’entità estranea, a ‘sottovalutarlo’ e privilegiare l’applicazione del diritto inglese. Tuttavia, in tempi recenti il giudiziario e la professione forense hanno subito diverse ondate di ‘diversità’ che hanno contribuito ad un’ulteriore ‘europeanizzazione’ del diritto inglese e della pratica. Ciò si è verificato e continua a verificarsi a partire dall’ingresso nell’Unione europea, nel 1973. E’ auspicabile che il giudiziario e la professione giuridica inglese continuino a pensare che il diritto dell’Unione europea possa dare un contributo alla vita giuridica e ai sistemi di risoluzione delle controversie nel Regno Unito.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/13

“Cross-judicial fertilization”: il ruolo delle Corti supreme

Gabriella Autorino 

Il saggio descrive i fenomeni della “cross-judicial fertilization” e, più ampiamente, dei “legal transplants”, con particolare riferimento ai diritti fondamentali e, più specificamente, alla dignità. Vengono illustrati numerosi esempi tratti non soltanto dall’esperienza di civil law e di common law, di cui viene evidenziata la diversità di approccio, ma anche da quella canadese, sudafricana e sudamericana. Il saggio si sofferma, quindi, sull’apporto alla tutela dei diritti fondamentali proveniente dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel dialogo con le corti supreme e costituzionali nazionali, facendo specifico riferimento ai casi maggiormente rappresentativi in materia di diritti fondamentali e dignità e evidenziando il ruolo potenziale della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/14

Summary report

Anna Maria Mancaleoni  Elise Poillot 

Il contributo fornisce una sintesi delle relazioni presentate durante il Convegno e dei corrispondenti contributi scritti raccolti nel Volume. Vengono illustrati in breve i contenuti di ciascun contributo. Si evidenzia come il giudizio espresso, esplicitamente o implicitamente, dagli Autori circa la ‘bontà’ della comunicazione tra le corti non sia unanime: a volte è negativo, a volte positivo, a volte si colloca in posizione intermedia. Emerge, in misura maggiore a seconda dei casi, come il problema non sia costituito da un mero ‘deficit’ di comunicazione, ma, a monte, dalla mancanza di valori condivisi a livello europeo. Il contributo presenta, inoltre, una sintesi di quanto emerso dai singoli contributi in relazione a diversi momenti in cui il ‘dialogo’ tra le corti nazionali e la Corte di giustizia è stato articolato (“Rinviare o non rinviare? Questo è il problema”; “Il quadro del rinvio pregiudiziale: dipingere il quadro e interpretare il quadro”; “Dell’arte di recepire le sentenze della corte di giustizia”). Alcune specifiche considerazioni vengono dedicate alla Brexit e alle sue possibili implicazioni per il ‘dialogo’ europeo.

DOI: 10.13134/979-12-80060-91-4/15

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