Abstract
Il primo ed il terzo capitolo, incentrati sulla discrezionalità nella commisurazione delle pene, interrogano la società sulla Giustizia e – in tempi in cui si prospettano meccanismi di “intelligenza artificiale” per la loro determinazione – sulla costante tensione fra libertà e sanzione, fra prevenzione e punizione.
Il secondo capitolo rilegge il sistema alla luce delle norme costituzionali ed in particolare della nozione di tassatività della norma penale – scripta, stricta, certa et praevia – ponendo i limiti ad una interpretazione espansiva nella quale la discrezionalità trascolora in arbitrio.">
Il lavoro che qui si ripubblica consolida una più generale visione di Franco Bricola sul diritto penale nel suo momento più cruciale, quello della applicazione da parte del giudice e degli spazi di discrezionalità che la norma ed il sistema attribuiscono all’interprete. A ben vedere si tratta di un’opera sul potere giudiziario penale le cui intuizioni si proiettano anche a 60 anni di distanza.
Il primo ed il terzo capitolo, incentrati sulla discrezionalità nella commisurazione delle pene, interrogano la società sulla Giustizia e – in tempi in cui si prospettano meccanismi di “intelligenza artificiale” per la loro determinazione – sulla costante tensione fra libertà e sanzione, fra prevenzione e punizione.
Il secondo capitolo rilegge il sistema alla luce delle norme costituzionali ed in particolare della nozione di tassatività della norma penale – scripta, stricta, certa et praevia – ponendo i limiti ad una interpretazione espansiva nella quale la discrezionalità trascolora in arbitrio.
Franco Bricola’s book on discretionality in criminal law marks a distinctive – but not always followed – feature of continental European systems: That of the certainty of criminal norms and sanctions expressed by the Latin formula “scripta, stricta, certa et praevia”. Bricola’s work is still a guide in times in which one discusses and experiments IA systems in sentencing, and when the Courts appear to be entrusted with a creative role in the interpretation of the law.