Abstract
Il volume di Stefano Rodotà sulle fonti di integrazione del contratto costituisce un ulteriore passo verso la presentazione della sua visione a tutto tondo dei fenomeni del diritto privato nella società contemporanea. Rodotà, come già aveva fatto nel suo volume precedente sulla responsabilità civile, supera approcci formalistici e cala le vicende del contratto nella nuova costituzione economica che aveva già illustrato nella sua prolusione del 1967 su “Ideologie e tecniche del diritto civile”. Le prospettive da lui avanzate – che oggi sono acquisite ma che all’epoca rompevano un quieto vivere intellettuale – sono almeno sei: (i) il complesso delle regole del contratto è arricchito mediante fonti alternative a quelle della dichiarazione delle parti, (ii) ciò determina un ampliamento del contenuto e quindi degli effetti del contratto, (iii) la integrazione non è un soltanto “riempimento delle lacune” trascurate o ignorate dalle parti, (iv) ai fini della sua integrazione il contratto va collocato nell’ambiente socioeconomico in cui deve svolgere i suoi effetti, (vi) l’art. 41 Cost. presidia le regole esterne che disciplinano ed integrano il contratto.
Stefano Rodotà’s work on the supplementation of contracts marks a further step into a holistic vision of private law relationships in our contemporary societies. Rodotà places contracts in the new post-war economic constitution taking into account the significant changes occurred since article 1374 of the Civil Code had been introduced. His proposal – which by now are commonly accepted, but that in those years conflicted with the dominant formalistic views – are that supplementing the content of a contract does mean only filling the gaps left by the parties but also placing the contract in its actual social and economic context. Article 41 of the Italian Constitution is meant to govern the rules through which the contract is interpreted and implemented.