La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR

La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR
A cura di:  Antonella Massaro
Editore: RomaTrE-Press
Data di pubblicazione: giugno 2017
Pagine: 525
ISBN: 978-88-94885-23-1
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Abstract

Il volume, ponendosi dalla prospettiva del diritto penale, intende offrire degli spunti di riflessione in riferimento all’intricato tema della tutela della salute dei soggetti sottoposti a limitazioni coattive della propria libertà personale.
La premessa è quella di una nozione ampia di “luoghi di detenzione”, all’interno della quale ricondurre non solo il carcere, ma anche le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e i centri di permanenza per i rimpatri (CPR), destinati al trattenimento degli stranieri irregolari.
Ciascuna delle tre sezioni in cui si articola il volume fornisce anzitutto una ricostruzione del dato normativo di riferimento, evidenziando quella fuga dalla legalità che troppo spesso caratterizza l’esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza personali e del trattenimento degli stranieri irregolari. Si è cercato poi di affrontare questioni specifiche e particolarmente problematiche come il c.d. carcere duro, il diritto di rifiutare le cure del soggetto in vinculis, la responsabilità del medico psichiatra nel nuovo sistema delle REMS. Un’attenzione particolare è stata infine riservata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, vista la sempre più significativa influenza della stessa per una ridefinizione degli standard minimi di tutela all’interno dei luoghi di detenzione.

Contributi

Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso

Antonella Massaro

I concetti di “salute” e di “sicurezza” risultano tanto evocativi quanto sfuggenti, rischiando a volte di svanire tra le maglie dell’indeterminatezza. Se il binomio in questione si trova inserito nella più ampia cornice della tutela dei diritti dei detenuti, che, in quanto tali, devono necessariamente essere giustiziabili, la complessità delle questioni di diritto positivo emerge in tutta la sua evidenza.
Risulta fondamentale, ad ogni modo, muovere da una nozione ampia di “luogo di detenzione”, capace di comprendere non solo il carcere in senso stretto, ma anche le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e i centri di permanenza per i rimpatri (CPR), destinati al trattenimento degli stranieri irregolari.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/1

Liberi, detenuti in carcere e ristretti in strutture dedicate: diverse prospettive del diritto alla salute

Giulia Camera

La salute quale bene primario e diritto fondamentale dell’uomo subisce rilevanti restrizioni quando la sua tutela viene garantita all’interno di strutture carcerarie, dovendosi in tali luoghi contemperare le esigenze di assistenza sanitaria dei ristretti con quelle di sicurezza della collettività.
La verifica della legittimità delle limitazioni imposte al detenuto in ordine alla tutela della propria salute passa necessariamente attraverso l’analisi della normativa penitenziaria, ma occorre riflettere altresì sulle effettive condizioni in cui i ristretti si trovano a scontare la propria pena.
Le attuali condizioni di detenzione e di internamento in carcere ovvero in strutture dedicate a soggetti affetti da particolari patologie sembrano richiedere una riforma in controtendenza volta ad innalzare le garanzie riconosciute ai ristretti per consentire un’effettiva salvaguardia dei principi costituzionali ed europei in materia di dignità umana e di efficacia rieducativa della pena.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/2

Regime penitenziario di rigore tra esigenze di sicurezza e diritto alla salute

Diego De Gioiellis

La riforma dell’ordinamento penitenziario, attuata con la legge n. 354 del 1975, ha permesso di adeguare, con quasi un trentennio di ritardo, la materia penitenziaria alle norme costituzionali e per questo fu considerata una vera e propria svolta ideologica che sancì il passaggio ad una concezione della pena di tipo rieducativo, tesa alla risocializzazione del reo.
Dall’inizio degli anni novanta, per far fronte ai nuovi fenomeni criminosi, il legislatore è intervenuto nell’ambito dell’ordinamento penitenziario introducendo, con una sorta di contro-riforma carceraria, una normativa ad hoc riservata ai detenuti colpevoli di reati particolarmente gravi. La nuova disciplina ha però fatto sorgere perplessità rispetto alla sua conformità ai principi costituzionali ed europei, in particolare il diritto alla salute.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/3

Il diritto di rifiutare le cure: lo sciopero della fame da parte del detenuto

Valerio Medaglia

Il contributo mira ad analizzare la rilevanza del diritto alla salute in quel particolare luogo di detenzione che è il carcere. La questione viene affrontata esclusivamente nell’ottica del cosiddetto profilo negativo del diritto alla salute, ossia il diritto di rifiutare le cure mediche, quando questo assume la particolare forma dello sciopero della fame del detenuto. Nel carcere il singolo individuo viene a formare con gli altri detenuti una comunità sociale il cui ordine è sempre precario e instabile. Ciò fa del carcere un luogo governato da regole rigide volte a preservare questo “ordine”. Tali esigenze – tutte peculiari al carcere – possono giustificare una limitazione del diritto di rifiutare le cure o la dignità del detenuto è un valore troppo elevato per essere sacrificato sull’altare del rigore e dell’ordine? E i tutori di questo ordine – il personale penitenziario – devono questo preservare a tutti i costi o devono arrendersi dinanzi alla libertà di autodeterminazione del detenuto? L’autore, illustrato ampiamente il dibattito insorto sul punto, cerca di individuare una risposta seguendo l’unica bussola che può e deve guidare il giurista moderno: la Carta costituzionale.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/4

La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

Francesco Cecchini

Il diritto alla salute, al pari degli altri “diritti sociali”, non trova espresso riconoscimento nella CEDU. La Corte di Strasburgo ha però progressivamente esteso la tutela convenzionale anche a questo diritto, tramite una interpretazione evolutiva di altre disposizioni della CEDU, soprattutto l’art. 3. Si tratta, tuttavia, di una forma di tutela indiretta, di riflesso, che sconta la mancata individuazione di un «nucleo irriducibile del diritto»: il diritto alla salute, in altri termini, non viene tutelato in sé e per sé, ma solo se la sua lesione si traduca nella violazione di diritti espressamente riconosciuti dalla Convenzione.
Il presente contributo analizza, in particolare, l’evoluzione giurisprudenziale relativa alla tutela del diritto alla salute dei soggetti detenuti in carcere. Nel tentativo di ricostruire un “dover essere normativo” convenzionale, si ripercorrono i principali arresti con cui la Corte ha ricavato, dall’art. 3 CEDU, una serie di obblighi a carico degli Stati sul punto. Al tempo stesso, si evidenziano i profili critici, dovuti a quella tecnica di protezione par ricochet, relativi soprattutto a “soglia minima di gravità” e onere probatorio.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/5

Le REMS e la sfida del nuovo modello terapeutico-riabilitativo nel trattamento del folle reo

Alessandro Laurito

Il contributo affronta il processo di riforma che ha portato al definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e che si è caratterizzato per un duplice intervento, amministrativo e penale. Le sei strutture destinate ad ospitare gli infermi di mente sono state sostituite dalle nuove REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), ripartite su base regionale, con una direzione psichiatrica ed un massimo di venti degenti per struttura. Con il D.l. n.52/2014, convertito con modifiche dalla L. n.81/2014, è stato introdotto un termine massimo di durata delle misure di sicurezza detentive e sono stati modificati i parametri su cui fondare il giudizio di pericolosità sociale per infermi e seminfermi di mente: si tratta di un’epocale riforma del sistema sanzionatorio del Codice Rocco, che sembra rivoluzionare i rapporti fra pena e misura di sicurezza.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/6

Dallo psichiatra “medico-terapeuta” allo psichiatra “medico-direttore”: forme e modelli di responsabilità penale nel nuovo volto delle REMS

Lorenzo Brizi

Il processo di “definitivo superamento” degli OPG impone di chiarire le possibili ripercussioni della riforma sul piano della responsabilità penale del medico-psichiatra. L’attribuzione, infatti, della “gestione interna” delle REMS all’operatore di salute mentale, sembrerebbe attribuire al medico-psichiatra compiti non più (e non solo) terapeutico-riabilitativi ma anche, e soprattutto, di tipo penitenziario-custodiale. Con la conseguenza per cui la perimetrazione della responsabilità del medico-psichiatra per le condotte auto- ed etero-aggressive commesse dai pazienti, potrebbe finire per assumere delle vesti del tutto peculiari. L’omesso impedimento del reato, infatti, potrebbe essere invocato dapprima a fronte dell’incapacità dello psichiatra “medico-direttore” di azzerare, attraverso la propria attività di compliance i rischi di commissione di reati all’interno della propria struttura; poi, e parallelamente, per la “erronea terapia” somministrata in qualità di “medico-terapeuta”.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/7

Le misure di sicurezza detentive al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo

Annaelena Mencarelli

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di misure di sicurezza detentive consente di svelare una generale tendenza dei sistemi giuridici odierni ad intensificare il ricorso allo strumento penalistico in un’ottica di anticipazione della tutela e prevenzione del rischio. Tornano gradualmente a rivestire un ruolo di preminenza le esigenze di difesa sociale a scapito delle esigenze di cura del singolo, rendendo pressochè inevitabile l’intervento della Corte dei diritti volto ad estendere alle misure di sicurezza garanzie proprie della pena che restituiscano ai diritti fondamentali dell’individuo un ruolo di primo piano, inducendo al contempo a rimeditare il complessivo funzionamento di un sistema fondato sul doppio binario sanzionatorio.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/8

Il trattenimento dello straniero nel prisma sanzionatorio italiano

Piergiorgio Gualtieri

Il “diritto” è essenzialmente linguaggio, insieme di “disposizioni” e “norme” in cui le definizioni stipulative rappresentano utili strumenti per affrontare, nella maniera meno problematica possibile, gli inconvenienti derivanti dall’ambiguità semantica, sintattica e pragmatica del discorso normativo. In quest’ottica, l’analisi del trattenimento dello straniero in un CPR impone, preliminarmente, un chiarimento sulla sua natura giuridica che passa, ancora una volta, per il modo di intendersi circa l’uso delle definizioni stesse. Merito della teoria generale del diritto, mai del tutto avalutativa, è di aver messo in luce la regolarità, la costanza del dover essere normativo. Chiarito l’angolo visuale adottato, la tradizionale e sempreverde opposizione dicotomica tra “misure” e “sanzioni”, condivisibile o meno sul piano politico in quanto frutto di una contingente ideologia (o dottrina) teleologicamente orientata, diviene aporetica avuto riguardo al concetto giuridico di “sanzione”, quale conseguenza derivante dall’inosservanza di una norma a sua volta intesa, sia pur con le dovute eccezioni, come giudizio, meglio fattispecie ipotetica.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/9

 

Il diritto alla salute degli stranieri: un difficile equilibrio tra diritto alla cura, principio di non discriminazione ed esigenze di sicurezza

Ludovica Alfani

La presenza sempre più massiccia di immigrati extracomunitari nel nostro Paese ha posto i servizi sociosanitari di fronte al difficile compito di rispondere alle richieste di cura di popolazioni provenienti da un diverso universo culturale e linguistico.
L’esigenza di una tutela del diritto alla salute dello straniero risulta connotata da profili di ulteriore criticità quando l’ordinamento è chiamato a confrontarsi anche con esigenze di sicurezza, derivanti, in particolare, dalla presenza irregolare dello straniero sul territorio dello Stato.
Si tratta quindi di verificare anzitutto l’ampiezza riconosciuta al diritto alla salute dello straniero nell’ordinamento italiano, per poi chiarire se e in che modo lo stesso subisca torsioni o compressioni al cospetto di esigenze securitarie.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/10

La detenzione dello straniero irregolare tra disciplina sovranazionale e giurisprudenza europea

Susanna Difrancesco

Nel corso degli ultimi anni, i crescenti flussi migratori hanno messo a dura prova i sistemi di accoglienza dei diversi Paesi europei. In particolare, il trattenimento dello straniero irregolare nei centri di accoglienza italiani ha suscitato numerose perplessità, non soltano in merito alle modalità del trattamento, ma soprattutto in relazione alla legittimità dello stesso. Di fronte ad un trattenimento, caratterizzato sempre più dalla privazione della libertà personale dell’individuo, urge un cambiamento: è necessario adottare nuovi metodi, tenendo conto delle indicazioni impartite dalle organizzazioni internazionali e dalle coordinate tracciate dalle istituzioni europee. Appare quindi doveroso un inquadramento normativo e giurisprudenziale inserito nel più ampio contesto sovranazionale, all’interno del quale il fenomeno migratrorio trova un articolato sviluppo.

DOI: 10.13134/978-88-94885-23-1/11

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