Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali

Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali
A cura di:  Enzo Maria Incutti, Ettore Battelli, Giuseppe Spoto, Micaela Lottini
Editore: RomaTrE-Press
Data di pubblicazione: ottobre 2022
Pagine: 190
ISBN: 979-12-5977-115-5
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Abstract

Il volume raccoglie gli atti del Convegno «Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali», svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre il 7 ottobre 2021. Si è trattato di una iniziativa che si inserisce nell’ambito delle attività promosse e realizzate dal gruppo di studiosi impegnato sin dal 2017 nel promuovere a livello scientifico il dibattito sulle questioni in materia di benessere degli animali. Questo volume, aperto al contributo di giovani studiosi, prendendo le mosse da una serie di sentenze della Corte di giustizia UE in materia di macellazioni rituali, è la concreta testimonianza dell’attenzione per il diritto europeo, studiato da diverse prospettive, nonché dell’importanza del confronto culturale interdisciplinare, momento fondamentale di formazione e di crescita, oltre che di affinamento dell’attività di ricerca. I contenuti dei contribuiti rispecchiano la natura multidisciplinare del gruppo di studio, offrendo al lettore e allo studioso numerosi spunti di ulteriore riflessione, nella convinzione che gli esseri “Animali” rappresentano una questione civile e, soprattutto, una seria sfida che i giuristi devono raccogliere.

Contributi

Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività

Ettore Battelli 

Il presente contributo intende analizzare le prospettive future della legislazione nazionale avente ad oggetto la tutela degli animali. L’ingresso nella Carta Costituzionale della tutela degli animali avvenuto con la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 impone il riconoscimento di un nuovo status giuridico degli animali che sia coerente con la loro natura di ‘esseri senzienti’. Le Opere dei più autorevoli filosofi della storia evidenziano come si sia gradualmente giunti ad una nuova visione dell’animale come ‘paziente morale’ e portatore di diritti che gli uomini, in quanto ‘agenti morali’, devono riconoscere e garantire. L’Autore, bilanciando il benessere animale e il riconoscimento delle differenze tra animali e uomini, postula l’ideazione di una soggettività animale attenuata, foriera di una rimodulazione dell’impostazione antropocentrica del nostro ordinamento e posta alla base dell’urgente genesi di future discipline protezionistiche che si muovano sul solco tracciato dalle normative sovranazionali.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/1

La tutela del benessere degli animali: principio di non discriminazione e bilanciamento tra valori

Teresa Maria Moschetta 

Il presente contributo intende analizzare in che modo il riconoscimento degli animali quali ‘esseri senzienti’ possa determinare l’esigenza di un nuovo bilanciamento tra principi e valori espressi nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. La recente giurisprudenza della Corte
di giustizia avente ad oggetto il bilanciamento tra valori nella macellazione rituale mostra come, in futuro, il benessere degli animali potrà essere considerato non solo come un ‘obiettivo generale’ nella definizione delle politiche dell’Unione ma anche come parametro per valutare la legittimità delle normative nazionali attraverso una interpretazione evolutiva della Carta dei diritti ondamentali. Una tale prospettiva costituisce un importante passo in avanti nell’apertura dell’Unione europea ad un sistema valoriale non strettamente antropocentrico. Ciononostante, rimane aperta la questione del rispetto del principio di non discriminazione nel godimento di diritti che possono trovare un limite nelle norme poste a tutela degli animali.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/2

Benessere e tutela dell’animale: da “oggetto di protezione” a “soggetto” di diritti?

Giuseppe Spoto 

L’autore sostiene che possa essere riconosciuto agli animali lo statuto di soggetti giuridici e non di cose, in quanto esseri senzienti, introducendo il concetto di una “soggettività” differente rispetto a quella delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Più esattamente,
l’autore ritiene che sia possibile parlare dii una soggettività giuridica degli animali “in senso debole” senza sconvolgere le categorie giuridiche tradizionali. L’ultima parte del saggio è dedicata al concetto di benessere degli animali e ai novel food in sostituzione della carne.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/3

La tutela degli animali nel dibattito parlamentare sulle proposte di modifica della Costituzione nella XVIII legislatura

Maria Silvia D’Alessandro 

La riforma dell’art. 9 Cost., che introduce la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, si colloca in una visione sistemica che supera l’antropocentrismo dell’ordinamento. Sugli animali, fornisce un’indicazione valoriale che indirizzerà la produzione normativa. La riserva di legge dello Stato che stabilirà i modi e le forme della tutela degli animali rappresenta un limite verso il basso per le Regioni che potranno disporre una disciplina più stringente.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/4

L’attività politico – normativa dell’Unione Europea a seguito del principio di tutela del benessere animale sancito dall’Articolo 13 TFUE. Analisi della politica agroalimentare e della disciplina inerente alla sperimentazione animale

Leonardo Molinaro 

Il presente elaborato si incentra sugli impatti che l’introduzione dell’articolo 13 del TFUE ha avuto sull’attività politico - normativa delle istituzioni Europee, in particolare evidenziando come questo abbia influito sulle decisioni del legislatore europeo in merito alla politica agroalimentare e alla disciplina inerente la sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici e a fini scientifici.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/5

La Corte di giustizia e le macellazioni rituali: schemi collaudati e nuove prospettive

Micaela Lottini 

Nel corso degli ultimi anni, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è più volte pronunciata sulla compatibilità tra la pratica religiosa delle macellazioni senza stordimento (c.d. macellazioni rituali) e la normativa europea in materia di tutela degli animali, in particolare al momento
dell’abbattimento, normativa secondo cui, prima di essere macellato l’animale deve essere stordito, affrontando diversi aspetti della questione ed, in particolare, il rapporto tra la tutela del benessere animale e la tutela del diritto fondamentale alla libertà religiosa, ma anche suggerendo delle riflessioni ulteriori riguardanti questioni di ordine filosofico e di limite delle normative esistenti, attraverso l’utilizzo del principio di non discriminazione, principio fondante della costruzione europea che viene richiamato in relazione alla tutela delle diverse categorie e specie di animali.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/6

La macellazione rituale nel diritto dell’UE. Vecchi e nuove ragioni di una deroga in favore della libertà religiosa

Rita Benigni 

Per il Reg.to (CE) 1099/2009, gli Stati possono derogare al previo stordimento per le macellazioni rituali; una sussidiarietà dovuta alle differenze nazionali nel rapporto tra diritto e religione. La deroga potrebbe restringersi se maturassero linee condivise di bilanciamento degli
interessi coinvolti: la libertà religiosa individuale e delle organizzazioni che praticano la macellazione rituale; il benessere dell’animale; gli interessi di mercato legati al marchio kosher ed halal.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/7

l bilanciamento di interessi e la tutela della libertà religiosa: nuove prospettive per l’art. 13 TFUE?

Giulia Ferraro 

La sentenza della Corte di Giustizia resa nel caso Centraal Israëlitisch Consistorie van België affronta il tema del bilanciamento di interessi fra libertà religiosa e rispetto del benessere degli animali interpretando estensivamente l’art 13 TFUE ed optando per la legittimità di una normativa interna maggiormente a tutela degli animali a discapito della libertà religiosa nella sua manifestazione esterna con riferimento alla macellazione rituale. In una recente sentenza del Tribunale, sezione lavoro, di Norwich (UK) il veganismo etico viene elevato a religione ed, in quanto tale, il soggetto che assume osservare questo culto deve essere tutelato dall’ordinamento. Partendo da questa sentenza e mettendola a confronto con quella emessa nel caso succitato si pone un interrogativo: se il veganismo etico venisse riconosciuto come religione potrebbe rafforzare la portata dell’art. 13 TFUE ed emanciparlo dalle deroghe ivi contenute quantomeno con riferimento ai riti religiosi ed alle tradizioni culturali? Il presente contributo ha lo scopo di analizzare questo aspetto della questione.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/8

Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 3 novembre 2021, n. 7366

Giorgio Gallo 

Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato ha affrontato una questione relativa alla gestione da parte della Provincia di Trento di un orso bruno che si era reso protagonista del ferimento di un residente di una città trentina. I giudici del Consiglio di Stato hanno annullato l’ordinanza che ha disposto la captivazione permanente dell’orso M57 poiché adottata sulla scorta di un precario quadro istruttorio oltre che in assenza della valutazione sulla scelta più adeguata a tutela tanto dell’animale quanto della collettività.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/9

I diritti degli animali: uguaglianza intraspecifica ed uguaglianza interspecifica

Tommaso Formichelli 

Le prime Dichiarazioni di indipendenza del diciottesimo secolo e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 per fondare l’uguaglianza tra tutti gli uomini si riferiscono alla loro comune natura ed in particolare a qualità come la ragione e la coscienza. La scienza ha
dimostrato però che tali qualità sono presenti anche in altre specie di animali non umani come affermato dalla dichiarazione di Cambridge del 2012. Pertanto, per il principio di analogia alcuni diritti fondamentali come quello alla vita, alla libertà ed all’integrità fisica insieme a quello di vivere secondo la propria natura e nel proprio ambiente naturale per gli animali selvatici andrebbero estesi anche ad alcune categorie di animali coscienti. Nello stesso tempo vi sono delle ragioni per attribuire tali diritti agli animali indipendentemente dal rapporto di eguaglianza con l’uomo. Tali ragioni possono identificarsi nell’ordine o sistema della natura che non andrebbe alterato, nel rispetto della natura di ogni singolo animale, nella considerazione del valore inerente e non strumentale ai fini umani di ogni essere senziente. Compito del legislatore è quello di tradurre tali valori accettati dalla scienza e dalla società in principi dell’ordinamento idonei a garantire una piena tutela giuridica a tutti gli esseri senzienti non umani.

DOI: 10.13134/979-12-5977-115-5/10

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